Normativa Generale
La vendita diretta è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e successive modifiche, noto come Decreto di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, che consente all’imprenditore Agricolo la possibilità di esercitare, oltre alle attività di coltivazione e allevamento, attività, considerate connesse a quella primaria, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli rispettando il principio di prevalenza già citato.
Si considera, quindi, attività agricola la commercializzazione dei propri prodotti sia al consumatore finale sia ai commercianti o industriali trasformatori.
La vendita diretta può essere esercitata dagli Imprenditori Agricoli, singoli o associati, iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Non possono svolgere attività di vendita diretta tutti coloro che abbiano riportato condanne riguardanti igiene, sanità e frode degli alimenti. Naturalmente l’assenza di tali reati va certificata al momento dell’avvio dell’attività.
Il soggetto, quindi, che può esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli è l’Imprenditore Agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile, modificato dal Decreto legislativo 228 del 2001.
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 228 del 18 maggio 2001 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo
Decreto legislativo 114 del 31 marzo 1998 – Art. 4 – Disciplina relativa al settore del commercio
Decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 – Codice del consumo