Definizione
La vendita diretta dei prodotti agricoli rientra, quindi, fra le normali attività delle Imprese Agricole.
La vendita diretta consente di vendere i prodotti dell’azienda agricola direttamente al consumatore finale evitando ulteriori passaggi nel rapporto produttore/consumatore che porta a una minore remunerazione del prodotto per l’agricoltore e un maggiore costo per il consumatore.
La vendita diretta riguarda:
- Materie prime e prodotti freschi;
- Prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa;
- Prodotti non provenienti da propri fondi, acquistati da fornitori terzi, purché in misura non prevalente. (Cioè il 51% deve essere rappresentato da prodotti propri dell’azienda. Se si tratta della stessa merceologia si calcola il 51% sui volumi, se sono prodotti diversi, quindi non confrontabili in volume, si calcola il 51% sul valore delle vendite).
Gli Imprenditori agricoli, quindi, nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitarie e del criterio di prevalenza, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti agricoli, senza la necessaria osservanza degli adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale (tra cui il possesso dei requisiti professionali previsti per il commercio alimentare al dettaglio), purché rispettino il principio della prevalenza dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola rispetto a quelli provenienti da fornitori terzi.
PRINCIPIO DI PREVALENZA
Per stabilire la prevalenza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dai propri fondi deve sempre restare inferiore all’ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dai propri fondi.
Nel rispetto del suddetto rapporto di prevalenza, comunque, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dai propri fondi non deve essere superiore a 160.000 euro per gli imprenditori agricoli individuali e a 4.000.000 di euro per le società agricole.
Si considerano provenienti dalla propria azienda:
- I prodotti agricoli e zootecnici provenienti dal fondo posseduto dall’imprenditore agricolo;
- I prodotti lavorati presso la propria azienda con materie prime provenienti dai propri fondi;
- I prodotti lavorati e trasformati da terzi con prodotti provenienti dai fondi propri (ad esempio il gelato prodotto con il latte di propria produzione anche se lavorato da terzi).
Si considerano non provenienti da fondi propri:
- I prodotti alimentari finiti acquistati da terzi;
- I prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi);
- I prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.
Il superamento dei limiti indicati comporta il passaggio dall’attività di imprenditore agricolo a quella di commerciante al dettaglio di prodotti alimentari, con l’obbligo di osservare gli adempimenti prescritti per lo svolgimento dell’attività commerciale in relazione alle differenti forme di vendita (ambulante, posto fisso, locale aperto al pubblico).
La vendita diretta dei prodotti agricoli può essere esercitata attraverso:
- Punto vendita in azienda con i prodotti dell’azienda
- Punto vendita in azienda con i prodotti anche di altre aziende
- In forma itinerante
- Mercati comunali
- Mercato contadino
- Bottega locale
- E-commerce per l’acquisto on-line
- Gas – Gruppi di acquisto solidali